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Il Contratto di Rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità competitiva e innovativa sul mercato.

Per Apulia tourism & food è di “vitale importanza” costruire l’eccellenza di servizi e prodotti attraverso un processo che si attivi “dal basso”.

Dal Basso significa che ogni partner selezionato e coinvolto nella costruzione dei pacchetti turistici dovrà fornire il proprio Know-how esperienziale, integrandosi e coordinandosi con gli obiettivi strategici di Apulia tourism & food e non sentirsi come un fornitore a cui viene chiesto di produrre beni e servizi a costi sempre minori, utilizzando metodi produttivi di tipo industriale a scapito del made in italy e l’artigianalità di un territorio.

Affinchè questo avvenga Apulia tourism & food promuove l’aggregazione tra i partner attraverso uno strumento legislativo innovativo che è il “CONTRATTO DI RETE”.

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Di seguito vi consigliamo di leggere quali sono le caratteristiche principali dell’istituto legislativo che utilizzeremo per aggregare le imprese e conseguire particolarissimi obiettivi comuni che da soli non avremmo mai raggiunto!

CONTRATTO DI RETE: PRIMA LA FIDUCIA COME INTERAZIONE TRA PARTNER DOPO LA STRATEGIA.

La Rete nasce da un’opportunità da cogliere insieme o da una minaccia da cui ci si può difendere meglio in gruppo. Qualsiasi sia la spinta che genera la Rete, l’opportunità economica reale ne permetterà la continuazione nel tempo. La sua ragion d’essere non deve scaturire da mode momentanee o da finanziamenti ad hoc.

Rimane il fatto che qualunque sia l’obiettivo dell’aggregazione di Rete, affinché questa possa nascere e svilupparsi devono essere presenti:

  • un’idea generatrice della Rete;

  • un’opportunità di business;

  • il potenziale delle aziende di collaborare e sostenere la Rete;

  • una filosofia imprenditoriale e le relazioni con i partner che guideranno la Rete stessa.

Una Rete spesso nasce informale per semplicità e per diminuire il rischio. A seguito dell’interazione, la fiducia tra i partner diventa il collante fondamentale delle relazioni. Le imprese possono quindi iniziare a pensare “più in grande” e decidere di fare investimenti importanti nella Rete quando hanno superato positivamente l’approccio fiduciario. A questo punto la formalizzazione diventa un passo fondamentale per crescere e inglobare altre aziende, ma anche se la Rete si formalizza, questo non deve avvenire a scapito della precedente relazione di fiducia, che resta il collante di fondo di qualsiasi azione collettiva.

COSA E’ IL CONTRATTO DI RETE: breve descrizione

Il contratto di rete è un istituto legislativo (decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e ss.mm.ii.) nel nostro sistema produttivo nazionale e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Apulia tourism & food promuoverà l’azione di partnership tra le imprese attraverso la forma di RETE CONTRATTO, cioè un contratto di rete che non acquista soggettività giuridica. Esiste anche una seconda forma denominata RETE SOGGETTO, che invece crea un nuovo soggetto giuridico tra le imprese.

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a:

  • forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.;

  • dimensione: grandi, medie e piccole imprese;

  • numero di imprese: devono essere almeno due;

  • luogo: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;

  • attività: possono essere operanti in settori diversi.

Il contratto di rete deve essere redatto attraverso le seguenti forme:

  • atto pubblico;

  • scrittura privata autenticata;

  • atto firmato digitalmente.

L’atto deve indicare

  • le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per adesione successiva;

  • gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

  • il programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune;

  • la durata del contratto;

  • le modalità di adesione di altri imprenditori;

  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

Sono elementi facoltativi:

  • l’organo comune ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto;

    • il fondo patrimoniale e di conseguenza anche la denominazione della rete, la sede della rete, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo

  • le cause di recesso anticipato;

  • la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica.

Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patrimoniale

L’organo comune è formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale. Ha mandato per l’esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso.  Può essere coadiuvato da:

  • soggetti esterni alla rete;

  • singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche;

  • specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti.

Salvo diversamente disposto, nel contratto, l’organo comune ha potere di rappresentanza per:

  • programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni;

  • interventi di garanzia per l’accesso al credito;

  • sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;

  • utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

I contraenti possono conferire all’organo comune ulteriori poteri di rappresentanza.

QUALI POSSIBILI BENEFICI PER CHI OPERA IN RETE

La sinergia tra imprese in rete consente di:

  • divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;

  • ampliare l’offerta;

  • dividere i costi;

  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;

  • godere di agevolazioni fiscali;

  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;

  • impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete;

  • assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.

Il contratto di rete formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo da definire chiaramente l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare.

AGGIORNAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO D’ITALIA SUI CONTRATTI DI RETE REALIZZATI PER REGIONE

Riepilogo sui contratti di rete (Aggiornamento al 6 giugno 2015)

  • 2.208 contratti di rete di cui 285 a soggettività giuridica
  • 11.158 imprese coinvolte

Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione:

Abruzzo 632

Basilicata 146

Calabria 288

Campania 450

Emilia Romagna 1.212

Friuli-Venezia Giulia 373

Lazio 900

Liguria 310

Lombardia 2.231

Marche 383

Molise 38

Piemonte 505

Puglia 619

Sardegna 307

Sicilia 222

Toscana 1.126

Trentino Alto Adige 206

Umbria 259

Valle d’Aosta 14

Veneto 937